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Sez. L, Sentenza n. 5929 del 05/03/2008 (Rv. 602059 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Revoca del licenziamento - Accettazione della revoca - Libertà di forma - Comportamenti taciti del lavoratore - Ricostruzione della volontà abdicativa del lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602059-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. E parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta, ma il relativo accertamento presuppone una ricostruzione della volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ex art. 2729 cod. civ., in termini certi e idonei a consentire di attestare, in modo univoco, la volontà del lavoratore a rinunziare ad un diritto già entrato nel suo patrimonio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, da un lato, aveva escluso che la mera percezione dell'integrazione salariale costituisse comportamento tacito di accettazione della revoca - tanto più che il lavoratore collocato in CIGS a zero ore è alle dipendenze del datore di lavoro, non può dedicarsi ad altra attività lavorativa ed è vincolato al rispetto degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede - e, dall'altro, aveva accertato che il licenziamento era stato immediatamente impugnato dal lavoratore, che, successivamente, aveva pure invocato l'applicazione della garanzia di continuazione del rapporto ex art. 2112 cod. civ. nell'ambito della cessione d'azienda in corso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)