Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/12/1988 (Rv. 461094 - 01)
COMUNIONE NEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - DEROGA CONVENZIONALE AL CRITERIO DI RIPARTIZIONE LEGALE - ESONERO TOTALE O PARZIALE - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE NEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - DEROGA CONVENZIONALE AL CRITERIO DI RIPARTIZIONE LEGALE - ESONERO TOTALE O PARZIALE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 1123 cod. civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'Obbligo di partecipare alle spese medesime. (V 1253/85).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)