diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004 (Rv. 571537 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE | Deroga convenzionale al criterio di ripartizione legale - Esonero totale o parziale - Ammissibilità - Spese di conservazione di una delle parti dell'edificio indicate nell'art. 1117 cod. civ. - Esecuzione stabilita per una determinata categoria di condomini.
Stato
decisa il 2004-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571537-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE

L'art. 1123 cod. civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime. In tale ultima ipotesi, ove una clausola del regolamento di condominio stabilisca per una determinata categoria di condomini l'esenzione dal concorso in qualsiasi tipo di spesa (comprese quelle di conservazione) in ordine ad una determinata cosa comune, essa comporta il superamento nei riguardi di detta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su detta parte del fabbricato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)