Sez. 1, Sentenza n. 8419 del 21/06/2000 (Rv. 537858 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Revocatoria avente ad oggetto il contratto di locazione di un immobile - Vendita dell'immobile nelle more - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse del fallimento alla dichiaratoria di inefficacia del contratto - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (ordinaria o) fallimentare non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori procedenti, rendendo il bene alienato, o comunque oggetto di atti dispositivi, assoggettabile all'azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione; ne consegue che, qualora nelle more del giudizio inteso alla revoca del contratto di locazione di un immobile questo venga alienato, viene meno per il fallimento la possibilità di sottoporre ad esecuzione concorsuale l'immobile libero dalla locazione (realizzando così l'eventuale maggiore prezzo) e viene perciò a mancare l'interesse della procedura rispetto alla dichiarazione di inefficacia del contratto, essendo peraltro possibile, per il fallimento, chiedere in giudizio la condanna del convenuto in revocatoria al pagamento dell'equivalente monetario corrispondente all'eventuale minor valore del bene alienato gravato da locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2902, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)