Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005 (Rv. 583034 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Conseguenze - Efficacia restitutoria in favore del fallito o dei creditori - Esclusione - Inefficacia relativa dell'atto revocato rispetto alla massa dei creditori - Configurabilità - Revocatoria della cessione dei canoni d'affitto di azienda - Successiva alienazione dell'azienda - Sopravvenuta dichiarazione d'inefficacia della cessione - Interesse ad agire per la revocatoria del contratto di cessione dei canoni d'affitto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa ad impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
L'azione revocatoria fallimentare non produce un effetto restitutorio in favore dell'imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale (nella specie, ad amministrazione straordinaria) nè, tantomeno, un effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori; pertanto, qualora gli organi della procedura propongano azione ex art. 67, legge fall., al fine di ottenere la revoca del contratto di cessione dei canoni di affitto di un'azienda, successivamente alienata dall'imprenditore allorchè era 'in bonis', deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire, se sopravvenga la dichiarazione di inefficacia dell'atto di alienazione dell'azienda, in quanto a seguito di quest'ultima diventa disponibile per i creditori concorsuali l'importo dei canoni d'affitto dell'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)