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Sez. 1, Sentenza n. 7209 del 25/03/2009 (Rv. 607583 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Assegno non trasferibile - Mancanza di valida girata - Coincidenza del primo prenditore con il banchiere delegato all'incasso - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607583-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

Allorché un assegno bancario non trasferibile sia stato emesso in favore di una banca, le condizioni richieste dall'art. 43 legge 21 dicembre 1933, n. 1736, risultano rispettate anche in mancanza della firma del girante, potendo in questo caso il prenditore, che riveste anche la qualifica di banchiere, non solo chiederne il pagamento diretto presso la banca trattaria, ma anche girarlo a sé stesso e, in tale veste, ottenerne il pagamento attraverso la presentazione del titolo ad una stanza di compensazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)