Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 16/05/2003 (Rv. 563162 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Conseguenze - Impossibilità di far circolare e cedere il titolo - Eccezione - Girata in favore della banca per l'incasso - Ammissibilità - Girata per l'incasso in favore del sottoscrittore "per garanzia e conoscenza " - Ammissibilità - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
La clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dall'art. 43 legge assegno, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria, con l'unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso, mentre non è legittimo l'inserimento nella circolazione dell'assegno del sottoscrittore di esso " per garanzia e conoscenza", in quanto in tal caso la clausola verrebbe utilizzata con funzione di girata piena in favore del sottoscrittore, in violazione del disposto dell'art. 43, e ciò determinerebbe una responsabilità a carico della banca.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)