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Sez. L - , Ordinanza n. 23616 del 27/10/2020 (Rv. 659264 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Cassa edile per i dipendenti delle imprese edili - Ente con funzioni previdenziali - Attestazione del credito - Prova di data certa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659264-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

La Cassa edile svolge sia funzioni di mutualità ed assistenza che previdenziali, provvedendo ad erogare ai dipendenti delle imprese edili l'indennità integrativa di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce prova idonea sia ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., sia della "data certa" per la partecipazione al concorso dei creditori nel fallimento ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva qualificato quale scrittura privata l'attestazione apposta dalla Cassa agli estratti conto comprovanti l'esistenza di crediti nei confronti di soggetto dichiarato fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 635 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29 com. 1, Legge 08/08/1995 num. 341, Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)