Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008 (Rv. 605189 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Cassa edile per i dipendenti delle imprese edili - Natura giuridica - Ente con funzioni previdenziali - Attestazione del credito - Prova idonea ai sensi dell'art. 635, primo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
La Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato la correttezza della decisione di merito relativa ad una pretesa creditoria fatta valere con le forme del decreto ingiuntivo dalla Cassa edile della Provincia di Messina, il cui regolamento prevedeva l'erogazione di specifiche forme di assistenza da erogare agli iscritti e il diritto ad ottenere la maggiorazione contributiva in caso di ritardato versamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 635 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29 com. 1, Legge 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)