Sez. 5 - , Sentenza n. 7608 del 28/03/2018 (Rv. 647680 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI - OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE | Ritardato versamento - Regime anteriore alle modifiche dell'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986 da parte del d.lgs. n. 158 del 2015 - Sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI - OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
In tema di imposta di registro, l'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione, applicabile "ratione temporis" antecedente alle modifiche di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 158 del 2015 - non sanziona espressamente il ritardo nella registrazione dell'atto: tuttavia, l'omessa richiesta di registrazione nei termini di legge costituisce una violazione punibile con la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, disposizione, quest'ultima, avente portata generale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 18, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)