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Sez. 5, Ordinanza n. 18140 del 04/08/2010 (Rv. 614944 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità alle accise - Fondamento - Concorso con gli interessi e l'indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614944-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di violazioni amministrative tributarie, l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 ha una portata generale, applicandosi come espressamente indicato nel secondo comma, ad "ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto". Pertanto tale sanzione è applicabile anche nell'ipotesi di mancato o tardivo versamento delle accise mentre deve escludersi che possa determinarsi un'ipotesi di cumulo di sanzioni ove sia stata richiesta anche l'indennità di mora e gli interessi in concorso con la sanzione, ai sensi dell'art. 3, quarto comma del d.lgs. n. 504 del 1995, trattandosi di imposizioni di pagamento assolutamente infungibili rispetto alle pretese sanzionatorie perché giustificate da natura e funzione esclusivamente e rispettivamente risarcitoria e reintegrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)