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Sez. 2, Sentenza n. 5225 del 26/05/1998 (Rv. 515823 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | "Petitio hereditatis" e "rei vindicatio" - Presupposti - Differenze - Onere della prova - Contenuto rispettivo.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515823-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio" in quanto si fonda sulla allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardati come elementi costitutivi dello "universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue che mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà del bene attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario per l'usucapione, nella "petitio hereditatis" può, invece, limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni all'epoca dell'apertura della successione fossero compresi nell'asse ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)