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Sez. 2, Sentenza n. 5304 del 20/10/1984 (Rv. 437021 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE - NATURA - PREVALENTEMENTE RECUPERATORIA - CONSEGUENZE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437021-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE - NATURA - PREVALENTEMENTE RECUPERATORIA - CONSEGUENZE - EFFETTI.*

L'Azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 cod. civ. ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'Azione di petizione ereditaria non si trasforma in Azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'Onere della dimostrazione - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. (V 2290/80, mass n 405958; (V 2290/80, mass n 405959; (V 2211/79, mass n 398558; (V 676/74, mass n 368498; (V 873/67, mass n 327038).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)