Sez. L, Sentenza n. 3082 del 22/03/1991 (Rv. 471390 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Volontari | Autorizzazione al relativo versamento - Invio dei bollettini - Obbligo dell'INPS - Insussistenza - Conseguenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Volontari
L'I.N.P.S., una volta accordata l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, non ha l'obbligo di inviare al domicilio dell'assicurato i bollettini di conto corrente postale necessari, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, per la effettuazione dei versamenti, atteso che il rilascio di tali bollettini, al quale fa riferimento il secondo comma della norma citata, è da intendere nel senso di consegna a richiesta dell'interessato; consegue che il mancato rilascio dei bollettini non comporta la proroga del termine di pagamento dei contributi.
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)