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Sez. L, Sentenza n. 9118 del 29/08/1995 (Rv. 493788 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI | Termini di pagamento - Proroga per mancato invio dei bollettini di conto corrente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493788-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI

L'I.N.P.S., una volta accordata l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, non ha l'obbligo di inviare al domicilio dell'assicurato i bollettini di conto corrente postale necessari, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, per la effettuazione dei versamenti, atteso che il rilascio di tali bollettini, al quale fa riferimento il secondo comma della norma citata, è da intendere nel senso di consegna a richiesta dell'interessato; consegue che il mancato rilascio dei bollettini non comporta la proroga del termine di pagamento dei contributi.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)