Sez. 2, Sentenza n. 5135 del 06/03/2007 (Rv. 596270 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - D'USO (USI NEGOZIALI) | Carattere obbligatorio per le parti - Ingoranza da parte di queste ultime - Rilevanza - Esclusione - Prevalenza sulle norme dispositive - Condizioni - Necessità di integrare o interpretare il contratto - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - D'USO (USI NEGOZIALI)
Gli usi negoziali, che operano integrando o interpretando la volontà dei contraenti quando essa sia incompletamente o ambiguamente espressa e consistono in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o per l'appartenenza ad una individuata categoria di operatori economici, obbligano le parti anche se da esse ignorati (in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi) e prevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'integrazione del contratto con l'uso negoziale, pur esistente nell'ambito territoriale di riferimento, secondo il quale nel conteggiare i lavori di muratura commissionati il prezzo si dovesse ritenere convenuto "vuoto per pieno", ovvero sulla base dell'intera area delle facciate da costruire, senza considerare l'eventuale presenza all'interno di esse di porte e finestre, in quanto le parti avevano autonomamente previsto le modalità di misurazione della murature, il che escludeva la necessità di procedere all'integrazione del contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)