Sez. 2 - , Ordinanza n. 21506 del 20/08/2019 (Rv. 655231 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - D'USO (USI NEGOZIALI) | Contratto di scrittura dell’artista lirico - Negozio atipico – Disciplina - Clausola cd. di “protesta” - Contenuto - Natura - Uso negoziale - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - D'USO (USI NEGOZIALI)
Il contratto di scrittura dell'artista lirico, quale negozio atipico che possiede gli elementi propri della parasubordinazione, è disciplinato da quanto previsto dalle parti, dagli usi vigenti e, per quanto compatibile, dalla normativa in tema di contratto d'opera; esso risulta, perciò, integrato dalla clausola cd. di "protesta" - la quale, consentendo al committente, di liberarsi dalla scrittura teatrale, ove giudichi l'artista non idoneo a svolgere il ruolo per il quale fu ingaggiato, è costruita come una circostanza ed integra, pertanto, gli estremi della condizione risolutiva, la cui attivazione presuppone comunque che la decisione sia subordinata ad una valutazione insoddisfacente della prestazione artistica - da considerarsi alla stregua di un uso diffuso, integrativo del contratto ex art. 1374 c.c., oltre che prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria.(Nella specie, la S.C. ha giudicato legittimo il recesso operato dell'ente lirico che, a seguito della valutazione di inadeguatezza dell'artista a ricoprire il ruolo che le era stato assegnato, aveva attivato la clausola di protesta, pur non essendo la stessa espressamente inserita nel contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)