Sez. 3, Sentenza n. 374 del 04/02/1976 (Rv. 379042 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - SENTENZA DI APPELLO - POTERE DELLA CASSAZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - SENTENZA DI APPELLO - POTERE DELLA CASSAZIONE - INSUSSISTENZA.*
La Corte di Cassazione, per la sua natura di giudice di mera legittimita, non puo procedere alla correzione di errori materiali delle sentenze, e pertanto l'istanza di correzione della sentenza d'appello va proposta al giudice a quo, anche dopo la presentazione del ricorso per Cassazione. (Conf 3355/73, mass n 367267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)