Sez. L, Sentenza n. 5316 del 16/06/1987 (Rv. 453900 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORI DELLA SENTENZA DI APPELLO - CORREZIONE - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE "A QUO" - PROPONIBILITÀ O PENDENZA DI IMPUGNAZIONI DIVERSE DALL'APPELLO O PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DA CORREGGERE - IRRILEVANZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORI DELLA SENTENZA DI APPELLO - CORREZIONE - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INSUSSISTENZA - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE "A QUO" - PROPONIBILITÀ O PENDENZA DI IMPUGNAZIONI DIVERSE DALL'APPELLO O PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DA CORREGGERE - IRRILEVANZA.*
La Corte di Cassazione non ha il potere di emendare gli errori materiali o di calcolo in cui sia incorsa la sentenza di appello, la quale, anche se impugnata con ricorso per Cassazione, resta soggetta unicamente al potere di correzione del giudice a quo, a norma degli artt. 287 e segg. cod. proc. civ., che disciplinano anche il procedimento da seguire, il quale non è precluso né dalla proponibilità né dalla pendenza di impugnazioni diverse dallo appello e neppure dal passaggio in giudicato della sentenza da correggere. (V 3843/86, mass n 446683; (V 602/81, mass n 411084; (V 1974/79, mass n 398374; (V 374/76, mass n 379042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)