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Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 14/02/2007 (Rv. 600010 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE | Integrazione del dispositivo con la motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600010-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE

Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene. (Nella specie, ricorrendo alla parte motivazionale, che poneva a entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire in pari misura alle spese straordinarie dei figli in sede di separazione, si è integrato il dispositivo che nulla aveva chiarito sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)