Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 26/01/2004 (Rv. 569666 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE | Portata precettiva - Riferimento al solo dispositivo - Legittimità - Esclusione - Integrazione con la motivazione - Necessità - Contrasto apparente tra motivazione e dispositivo - Risolvibilità sul piano interpretativo - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE
Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Nella specie, il dispositivo della sentenza impugnata dava atto del "rigetto" dell'appello, ma disponeva altresì la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, compensate solo in parte dalla pronuncia di primo grado; la S.C., in applicazione del succitato principio, poiché dalla motivazione risultava palese che il giudice di secondo grado aveva rigettato il primo motivo di appello, concernente il merito della controversia, accogliendo invece il secondo motivo, avente ad oggetto il governo delle spese di lite, ha ritenuto che l'indicazione del rigetto dell'appello, contenuta nel dispositivo, costituiva mera imprecisione formale, ininfluente sulla validità della sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)