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Sez. 1, Sentenza n. 974 del 09/03/1977 (Rv. 384594 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI - AUTOLIQUIDAZIONE - RISERVA DI RIPETIZIONE - IRRILEVANZA - RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1977-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384594-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - ANTERIORI PAGAMENTI - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI - AUTOLIQUIDAZIONE - RISERVA DI RIPETIZIONE - IRRILEVANZA - RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - ININFLUENZA.*

In tema di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, la sentenza della Corte costituzionale n 44 del 23 maggio 1966, dichiarativa dell'illegittimita dell'art 25 comma secondo della legge 5 marzo 1963 n 246, non spiega alcun effetto sul pagamento che il contribuente abbia eseguito, fino al giorno della pubblicazione della pronuncia medesima, in forza di propria denuncia ed autoliquidazione, e per il quale non sia pendente giudizio di restituzione, mentre rimane irrilevante che il pagamento stesso sia stato accompagnato da riserva di Azione di ripetizione, ovvero sia stato seguito da ricorso alle commissioni tributarie contro accertamento di maggior valore. Tali circostanze, infatti, non ostano a che quel pagamento, per la parte d'imposta regolata, abbia esaurito il rapporto tributario, rendendolo cosi insensibile alla sopravvenuta incostituzionalita della norma impositiva. (Conf 2651/76, mass n 381434; (Conf 1216/76, mass n 379906; (Conf 4154/75, mass n 378491).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)