Sez. U, Sentenza n. 4154 del 18/12/1975 (Rv. 378491 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - DENUNZIA ED AUTOLIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO PRIMA DELLA SENTENZA N 44 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PAGAMENTO - IRRIPETIBILITA - NOTIFICAZIONE DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE E RICORSO CONTRO TALE ATTO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - DENUNZIA ED AUTOLIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO PRIMA DELLA SENTENZA N 44 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PAGAMENTO - IRRIPETIBILITA - NOTIFICAZIONE DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE E RICORSO CONTRO TALE ATTO - IRRILEVANZA.*
In tema di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, istituita con la legge 5 marzo 1963, n 246, deve considerarsi irripetibile il pagamento eseguito dal contribuente in base a propria denunzia ed autoliquidazione del tributo prima della sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966 n 44 (che ha dichiarato l'incostituzionalita del secondo comma dell'art 25 della citata legge), anche nel caso in cui il comune abbia notificato avviso di accertamento di maggior valore ed esclusivamente contro quest'atto sia stato proposto ricorso alla commissione tributaria. Invero, se il contribuente impugna soltanto il maggior valore preteso dal comune, senza mettere in discussione il pagamento eseguito in base alla propria autotassazione, l'oggetto della contestazione riguarda soltanto il quid pluris preteso dal comune, mentre resta incontestato il titolo giuridico sulla base del quale e stato effettuato il pagamento relativo all'autotassazione. (Conf 3886/74, mass n 372425; V 762/73, mass n 363008; (V 2576/72, mass n 360101).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)