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Sez. L, Sentenza n. 16569 del 07/08/2015 (Rv. 636788 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Collegiali mediche - Efficacia vincolante - Esclusione - Fondamento - Natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari - Omessa comunicazione del verbale di visita - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636788-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell'art. 147, comma 1, disp. att. c.p.c., di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce dell'art. 1 della legge n. 295 del 1990 (nel testo applicabile "ratione temporis"), la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni. Ne consegue che l'omessa comunicazione alla parte interessata del verbale della visita medica non comporta l'invalidità del procedimento, né del suo provvedimento conclusivo, costituito dalla cancellazione dagli elenchi speciali dei soggetti disabili.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147 com. 1, Legge 15/10/1990 num. 295 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)