Sez. L, Sentenza n. 7548 del 30/03/2006 (Rv. 588840 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Collegiali mediche - Vincolatività - Esclusione - Art. 1 legge n.295 del 1990, applicabile "ratione temporis" - Natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari dedotti in ricorso - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE
A norma dell'art. 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, di natura sostanziale e processuale, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica. Tale regola non è derogata dalle disposizioni speciali dettate dall'art. 1 della legge n.295 del 1990, applicabile, nella specie, "ratione temporis". In particolare, l'esame di tale disciplina, nella parte in cui prescrive le modalità di accertamento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione di prestazioni di assistenza e prevede che i verbali di visita medica conseguenti agli accertamenti compiuti dalle commissioni costituite presso le USL vengano trasmessi alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e, in mancanza di sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, alle prefetture "per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge" (comma 7 dell'art. 1 cit.), conferma la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari dedotti in ricorso, in quanto meramente strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate dalla legge alle indicate commissioni mediche (natura strumentale che non muta in caso di accertamento negativo soggetto, alla stregua dell'art. 8 del medesimo articolo, al ricorso al Ministero del tesoro, cui spetta in via esclusiva, sentita la commissione medica superiore, l'emissione del provvedimento decisorio ricorribile in via giurisdizionale).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147 com. 1, Legge 15/10/1990 num. 295 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)