Sez. 2, Sentenza n. 249 del 13/01/1997 (Rv. 501692 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE | Contratto redatto per iscritto, a pena di nullità, dal "falsus procurator" - Ratifica - Comparsa redatta dal difensore del "dominus" - Inidoneità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE
Poiché la ratifica di un negozio può essere compiuta anche da un rappresentante del "dominus", se la procura alle liti, rilasciata da questi al difensore, comprende il potere di disporre del diritto in contesa, anche mediante una comparsa può esser ratificato un contratto, redatto per iscritto a pena di nullità (art. 1350 cod. civ.) dal "falsus procurator", perché tale atto processuale ha il requisito necessario della scrittura ed è portato a conoscenza della controparte (artt. 166 e 170 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)