Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 03/11/1994 (Rv. 488347 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA | "Per facta concludentia" - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA
La dichiarazione di ratifica della manifestazione di volontà espressa dal rappresentante senza poteri non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera espressa, ma può risultare anche "per facta concludentia", cioè attraverso un comportamento del rappresentato da cui sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome, pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza. Tuttavia, quando per la dichiarazione di volontà da ratificare sia richiesto lo scritto "ad substantiam" e "ad probationem", la relativa ratifica esige a quest'effetto la stessa forma, anche se si versi in tema di "facta concludentia". (La S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che la rinunzia alla conversione in affitto del rapporto di colonia di un fondo agricolo, espresso dal figlio della colona, senza i poteri di rappresentanza, era stato ratificato "per facta concludentia" anche attraverso una lettera della colona stessa, rivolta al proprietario del fondo, nella quale ella parlava di divisione dei prodotti tra mezzadro e concedente, mostrando, così, di comportarsi da colona).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)