Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 10/04/1973 (Rv. 363444 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - IN GENERE - COLLEGIO DI PROBIVIRI PER LE EVENTUALI FUTURE CONTROVERSIE TRA SOCIETA E SOCI - NOMINA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA CON IL VOTO CONTRARIO, L'ASTENSIONE O LA ASSENZA DI TALUNO DEI SOCI - VALIDITA - PENDENZA DEL CONFLITTO TRA SOCIETA E SOCIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - ESTENSIONE ALLA IPOTESI DI ORDINARIA SCADENZA TRIENNALE DEL COLLEGIO DI PROBIVIRI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - IN GENERE - COLLEGIO DI PROBIVIRI PER LE EVENTUALI FUTURE CONTROVERSIE TRA SOCIETA E SOCI - NOMINA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA CON IL VOTO CONTRARIO, L'ASTENSIONE O LA ASSENZA DI TALUNO DEI SOCI - VALIDITA - PENDENZA DEL CONFLITTO TRA SOCIETA E SOCIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - ESTENSIONE ALLA IPOTESI DI ORDINARIA SCADENZA TRIENNALE DEL COLLEGIO DI PROBIVIRI.*
L'assemblea dei soci di una societa cooperativa e un organo sociale, il quale, per la sua Costituzione, esprime, ad un tempo, la volonta della societa e quella dei suoi componenti. Deve, pertanto, ritenersi valida la nomina di un collegio di probiviri, deliberata dall'assemblea per le eventuali future controversie che possano insorgere fra la societa stessa e i singoli soci, anche se la volonta di taluno di essi, pure se si tratti dello stesso futuro contraddittore della societa, sia stata travolta dalla diversa volonta della maggioranza o, comunque, non sia stata espressa per assenza o per astensione; e deve parimenti ritenersi valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che preveda che la nomina degli arbitri, i quali debbono decidere sulle controversie future fra soci e societa, venga fatta dall'assemblea sociale. La validita della nomina del collegio arbitrale probivirale permane anche se tale nomina avvenga in pendenza del conflitto fra societa e socio, purche vi sia l'espressa adesione di quest'ultimo, rendendosi, percio, necessaria, in tal caso, oltre all'unanimita o alla maggioranza nella deliberazione, l'esplicita adesione del socio in conflitto, espressa non a titolo di voto, ma a titolo di dichiarazione negoziale in proprio. L'esigenza di siffatto specifico consenso sussiste anche nel caso dell'ordinaria scadenza triennale del collegio probivirale, quando tale scadenza si verifichi durante la pendenza di un procedimento arbitrale, e non soltanto nei casi anomali di mutamento del collegio al di fuori di tale evento statutario (dimissioni, decesso, ecc).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2532
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)