Sez. 1, Sentenza n. 4458 del 07/03/2016 (Rv. 639012 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni - Incarico di commissario giudiziale e di liquidatore in capo al medesimo soggetto - Mancanza di contestazione sul conferimento dell'incarico di liquidatore e svolgimento della corrispondente attività - Conseguenze sulla liquidazione del compenso.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE
In tema di concordato preventivo con cessione di beni, ove al medesimo soggetto, già nominato commissario giudiziale, sia poi stato affidato, senza contestazione alcuna, anche l'incarico di liquidatore, non può essergli negato il relativo compenso per tale distinto ruolo assunto ed il conseguente espletamento dell'ulteriore e diversa attività, la quale, pertanto, merita separata ed autonoma remunerazione rispetto a quella da lui già ottenuta per quanto svolto come commissario giudiziale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 28, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)