Sez. 1, Sentenza n. 1237 del 18/01/2013 (Rv. 624823 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni o ad esso assimilabile - Nomina del liquidatore - Scelta del commissario giudiziale - Conflitto di interessi - Configurabilità - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis" e risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 28, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)