Sez. 3, Sentenza n. 28725 del 14/06/2024 Cc. (dep. 17/07/2024) Rv. 286833-01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Profitto confiscabile - Pagamento integrale del debito tributario - Determinazione - Disciplina sulla riscossione coattiva dei tributi - Applicabilità - Parametri - Indicazione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 1, Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 517 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)