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Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 18/11/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289220-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Profitto sequestrabile ai fini di confisca - Individuazione - Beni immobili - Criterio applicabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289220-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il profitto suscettibile di sequestro preventivo funzionale alla confisca deve essere individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia dei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria per le imposte evase, da quantificare secondo i criteri della riscossione coattiva dei tributi, sicché, nel caso in cui il vincolo ablativo abbia ad oggetto beni immobili, viene in rilievo il disposto dell'art. 77, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede quale tetto massimo il doppio dell'importo del debito tributario complessivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto conforme al principio di proporzionalità il sequestro preventivo a fini di confisca dell'intero valore dell'immobile, pur se

eccedente l'entità della pretesa tributaria, in quanto inferiore al limite massimo pari al doppio del complessivo debito erariale).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 517 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)