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Sez. L, Sentenza n. 13030 del 23/11/1999 (Rv. 531442 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Dirigenti - Diritto del datore di lavoro alla ripetizione dei contributi indebitamente versati all'INPS - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531442-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il contrasto esistente in ordine alla natura dirigenziale o meno di un rapporto di lavoro costituisce un impedimento fattuale e non legale all'esercizio da parte del datore di lavoro del diritto alla ripetizione dei contributi già versati all'INPS; esso non incide, quindi, sulla decorrenza della prescrizione. Ne consegue che, anche laddove la natura dirigenziale del rapporto sia stata accertata con sentenza, la prescrizione decorre comunque dal giorno in cui il diritto alla ripetizione avrebbe potuto essere fatto valere e non dalla data della sentenza che ha valore esclusivamente ricognitivo e non costitutivo. (Fattispecie relativa alle conseguenze del riconoscimento della qualifica dirigenziale ai comandanti di nave della società Adriatica di navigazione con trasferimento delle relative posizioni contributive dall'INPS all'INPDAI).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)