Sez. L, Sentenza n. 9618 del 16/07/2001 (Rv. 548217 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Diritto del datore di lavoro alla ripetizione dei contributi indebitamente versati - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il contrasto esistente in ordine alla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro costituisce un impedimento di fatto e non di diritto all'esercizio, da parte del datore di lavoro, del diritto alla ripetizione dei contributi già versati all'ente previdenziale e, pertanto, non incide sulla decorrenza della relativa prescrizione. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il momento di inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente andasse individuato nella data del provvedimento con il quale l'INPS, escludendo la natura subordinata del relativo rapporto, aveva annullato la posizione assicurativa della lavoratrice per la quale erano stati effettuati i versamenti contributivi, anziché far decorrere la suddetta prescrizione dalle date di ciascuno dei diversi versamenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)