Sez. 3, Sentenza n. 302 del 30/01/1976 (Rv. 378973 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI ALL'ORDINE O AL PORTATORE - IN GENERE - FORMALITA - NOTE - ANNOTAZIONE SUL TITOLO CAMBIARIO - VALORE COSTITUTIVO - ANCHE TRA LE PARTI - RINNOVO DI CAMBIALE IPOTECARIA PER DILAZIONE DI PAGAMENTO - RILASCIO DI ALTRA CAMBIALE SENZA L'ANNOTAZIONE DEL CONSERVATORE DELLE IPOTECHE - GARANZIA - INSUSSISTENZA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI ALL'ORDINE O AL PORTATORE - IN GENERE - FORMALITA - NOTE - ANNOTAZIONE SUL TITOLO CAMBIARIO - VALORE COSTITUTIVO - ANCHE TRA LE PARTI - RINNOVO DI CAMBIALE IPOTECARIA PER DILAZIONE DI PAGAMENTO - RILASCIO DI ALTRA CAMBIALE SENZA L'ANNOTAZIONE DEL CONSERVATORE DELLE IPOTECHE - GARANZIA - INSUSSISTENZA.*
L'annotazione da farsi sul titolo cambiario, ad opera del conservatore delle ipoteche, ai sensi dell'art 2839 cod civ - essendo diretta ad attestare che l'ipoteca iscritta riguarda soltanto l'obbligazione all'ordine risultante dal titolo esibito al conservatore medesimo - e una Forma di pubblicita che integra quella propria dell'iscrizione e, al pari di questa, ha valore costitutivo - ed e, quindi, condizione di efficacia della Costituzione di ipoteca - anche nei diretti rapporti tra le parti. Di conseguenza, se il possessore di una cambiale ipotecaria si fa rilasciare, a titolo di rinnovo per dilazione di pagamento, altra cambiale dal suo debitore e non provvede a far eseguire sulla nuova cambiale l'annotazione del conservatore ai sensi del citato art 2839 cod civ, questa nuova cambiale non potra essere considerata ipotecaria. (V 1324/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1232, Cod. Civ. art. 2839, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)