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Sez. 1, Sentenza n. 813 del 10/02/1982 (Rv. 418629 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONI NON DI LUSSO - MUTUO RELATIVO - IPOTECA - IMPOSTA IPOTECARIA - RIDUZIONE AD UN QUARTO - MUTUO CAMBIARIO - ESTENSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418629-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONI NON DI LUSSO - MUTUO RELATIVO - IPOTECA - IMPOSTA IPOTECARIA - RIDUZIONE AD UN QUARTO - MUTUO CAMBIARIO - ESTENSIONE - CONDIZIONE.*

Il beneficio della riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria, previsto dall'art. 18 della legge 2 luglio 1949 n. 408 con riguardo all'ipoteca a garanzia di mutuo concesso per la costruzione di case di abitazione non di lusso, trova applicazione anche nel caso di mutuo cambiario, qualora non sia stata eseguita la formalità della annotazione dell'ipoteca sui titoli, ai sensi dell'art. 2839 cod. civ., tenuto conto che tale formalità è essenziale, tanto fra le parti quanto nei rapporti con i terzi, alla Costituzione della garanzia a tutela del credito cartolare, sicché, in difetto, resta preclusa la possibilità di una circolazione della garanzia stessa insieme con il titolo, con una utilizzazione per scopi e per rapporti diversi da quelli del finanziamento agevolato. (V 140/81, mass n 410540; (V 5693/80, mass n 409537; (V 302/76, mass n 378973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2839, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)