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Sez. 1, Sentenza n. 21802 del 11/10/2006 (Rv. 594367 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Potere discrezionale di determinare il danno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. - Censurabilità per inosservanza delle regole di diritto ex art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594367-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Il potere discrezionale di determinare l'ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione, non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall'inosservanza delle regole di diritto ex art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., il quale è ammissibile, in presenza di un "error in iudicando", solo entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 2, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)