Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2699 del 06/02/2014 (Rv. 629741 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di trasferimento corrisposta dal datore di lavoro - Assimilabilità all'indennità di trasferta - Esclusione - Fondamento - Reddito integralmente soggetto ad imposizione nel vigore del d.P.R. n. 597 del 1973 - Sede stabile di lavoro - Nozione - Rilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Le diarie corrisposte dal datore di lavoro per le prestazioni svolte dal lavoratore nella sua sede stabile di lavoro, e cioè effettiva, compresa quella di nuova, recente, destinazione, nella quale questi sia stato trasferito e si sia permanentemente inserito per lungo periodo - a nulla rilevando che continui a dipendere amministrativamente dalla vecchia sede -, non hanno, neppure parzialmente, natura risarcitoria, ma esclusivamente retributiva, e vanno, pertanto, qualificate come indennità di trasferimento, da considerarsi reddito a tutti gli effetti soggetto al trattamento tributario ordinario, a norma degli artt. 48 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Né l'indennità di trasferimento è assimilabile all'indennità di trasferta, che costituisce compenso per prestazioni occasionali rese fuori dalla propria sede ordinaria, e non per il lavoro prestato nella sede di svolgimento abituale della propria attività, ed è, quindi, soggetta, ai sensi del citato art. 46, ad un particolare trattamento tributario di favore, rientrando nel reddito imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., in quanto, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione di lavoro, è ricompresa tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti "in dipendenza" del lavoro prestato, salvo che lo stesso rapporto di lavoro costituisca una mera occasione per la corresponsione di somme che trovano il loro titolo in una causa diversa e del tutto autonoma.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)