Sez. 5, Sentenza n. 8752 del 18/06/2002 (Rv. 555127 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Diaria corrisposta a dipendente di istituto bancario per trasferimento di sede non richiesto - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - IRPEF - Assoggettabilità in misura intera - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
La diaria, corrisposta da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione del trasferimento, non richiesto dallo stesso, in altra sede, non è equiparabile al trattamento di "missione temporanea" presso sede diversa rispetto a quella di appartenenza, prevista dal CCNL riguardante il personale delle aziende di credito, e, pertanto, nella normativa anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, costituisce una componente del reddito tassabile, assoggettata per l'intero ammontare ad IRPEF.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)