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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019 (Rv. 652216 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Prova - Onere a carico del querelante.
Stato
decisa il 2019-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652216-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)