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Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 17/06/1998 (Rv. 516554 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Prova - Onere a carico del querelante - Presunzioni - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 1998-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516554-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

Nel giudizio di falso la prova della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso tra il testo ed il suo autore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)