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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3369 del 02/03/2012 (Rv. 621994 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE | Perdita di possesso del veicolo - Annotazione nel registro - Cassazione dell'obbligo di pagamento per il periodo in corso all'atto della radiazione - Esclusione - Frazionamento del pagamento in periodi infrannuali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2012-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621994-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE

La radiazione del veicolo per perdita di possesso dal pubblico registro automobilistico non comporta la cessazione dell'obbligo di pagamento del tributo per il residuo periodo annuale, non consentendo la legge il frazionamento in periodi infrannuali dell'obbligo medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 32 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)