Sez. 5, Sentenza n. 10011 del 28/04/2006 (Rv. 589367 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE | Art. 5, comma trentaduesimo, d.l. n. 953/82 - Disciplina - Collegamento della cessazione dell'obbligo del tributo con la cancellazione del veicolo dai registri del PRA - Portata - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE
L'art. 5, comma trentaduesimo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 32 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)