Sez. 1, Sentenza n. 935 del 11/02/1980 (Rv. 404370 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RESPONSABILITA DEL FALLIMENTO DEL MATRIMONIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RESPONSABILITA DEL FALLIMENTO DEL MATRIMONIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio l'indagine del giudice di merito sulla responsabilita del fallimento del matrimonio non puo esaurirsi nell'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi previste nell'art 3 della legge n 898 del 1970, e neppure nel riferimento alle motivazioni della separazione personale che abbia preceduto il divorzio, ma deve estendersi a tutti gli elementi che hanno fondato il convincimento del giudice sull'impossibilita della ricostituzione del consorzio coniugale e sulla conseguente necessita di pervenire allo scioglimento del vincolo. (V 2199/76, mass n 380993).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)