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Sez. 1, Sentenza n. 270 del 16/01/1982 (Rv. 417972 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - "RAGIONI DELLA DECISIONE" - RILEVANZA - NOZIONE - SCIOGLIMENTO CONSEGUENTE A DISPENSA PONTIFICIA "SUPER RATO ET NON CONSUMATO" - ACCERTAMENTI CONSEGUENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1982-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417972-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - "RAGIONI DELLA DECISIONE" - RILEVANZA - NOZIONE - SCIOGLIMENTO CONSEGUENTE A DISPENSA PONTIFICIA "SUPER RATO ET NON CONSUMATO" - ACCERTAMENTI CONSEGUENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*

Le "ragioni della decisione", in relazione alle quali, in conseguenza dello scioglimento del matrimonio, viene riconosciuto e quantificato l'assegno previsto dall'art. 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898, comprendono anche fatti o comportamenti non colposi o dolosi, ma obiettivamente riferibili a l'uno o l'altro dei coniugi, quali cause di disgregazione del matrimonio, secondo un criterio di collegamento puramente fenomenico, e non a titolo di imputabilità soggettiva. Pertanto, qualora tale scioglimento consegua a dispensa pontificia "super rato et non consumato" (resa esecutiva nell'ordinamento statale), la quale si basi sulla prova certa della mancata consumazione del matrimonio, e sull'esclusione, allo stato, della dimostrazione di un'impotenza assoluta o relativa anteriore al matrimonio stesso (la quale implicherebbe motivo di nullità del vincolo), il giudice del merito, chiamato a liquidare il suddetto assegno, può e deve valutare, fra le indicate ragioni, se vi sia incapacità al congiungimento carnale di un coniuge, e se essa, in relazione al comportamento dell'altro, sia o meno al medesimo coniuge oggettivamente riferibile, atteso che, in caso positivo, e pur in difetto di colpa, (cioè di conoscenza anteriore dello stato di incapacità), trattasi di circostanza che spiega rilievo causale sulla disgregazione del rapporto coniugale. (V 935/80, mass n 404370; (V 819/76, mass n 379473).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)