Sez. 1, Sentenza n. 2033 del 22/06/1972 (Rv. 359182 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - DUPLICITA DI FASI - SOSTANZIALE UNICITA - COMPETENZA DELLO STESSO TRIBUNALE - PROVVEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA - MANCATA IMPUGNAZIONE O CONFERMA - GIUDICATO IN ORDINE ALLA COMPETENZA PER TERRITORIO.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - PROCEDIMENTO - DUPLICITA DI FASI - SOSTANZIALE UNICITA - COMPETENZA DELLO STESSO TRIBUNALE - PROVVEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA - MANCATA IMPUGNAZIONE O CONFERMA - GIUDICATO IN ORDINE ALLA COMPETENZA PER TERRITORIO.*
Il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale deve considerarsi unico nelle sue due fasi, preliminare e di cognizione piena, le quali debbono, pertanto, svolgersi davanti allo stesso tribunale. Il provvedimento di ammissibilita dell'Azione, se non impugnato o se rimasto fermo a seguito di impugnazione, costituisce, anche riguardo alla fase successiva, giudicato implicito sulle questioni, come quella sulla Competenza territoriale, la cui soluzione si presenta come un antecedente logico necessario e imprescindibile rispetto alla pronuncia di ammissibilita. (V 683'71 mass n 350448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)