Sez. 1, Sentenza n. 683 del 10/03/1971 (Rv. 350448 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PROCEDIMENTO - DUPLICITA DI FASI - UNICITA SOSTANZIALE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLE QUESTIONI DI COMPETENZA E DI REGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO - SVOLGIMENTO DELLE DUE FASI DINANZI ALLO STESSO TRIBUNALE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PROCEDIMENTO - DUPLICITA DI FASI - UNICITA SOSTANZIALE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLE QUESTIONI DI COMPETENZA E DI REGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO - SVOLGIMENTO DELLE DUE FASI DINANZI ALLO STESSO TRIBUNALE.*
Il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternita o di maternita naturale deve considerarsi unico nelle sue due fasi, preliminare e contenziosa, avendo inizio con la notificazione del ricorso per l'ammissibilita dell'Azione. Ne consegue che debbono ritenersi definitivamente decise le questioni sulla Competenza e sulla regolarita del contraddittorio nonche tutte le altre che si presentino legate a quella relativa all'ammissibilita dell'Azione. Dallo stesso carattere unitario del procedimento discende che le due fasi in cui esso si articola debbono svolgersi davanti allo stesso tribunale, che si identifica in quello che ha emesso il decreto di ammissibilita dell'Azione, ove questo sia passato in giudicato. (V 2768'50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)