Sez. L, Sentenza n. 7001 del 21/06/1991 (Rv. 472786 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - Rimborso | Controversie per versamento di contributi indebiti - Chiamata in giudizio dell'INPS e dell'INAIL - Esclusione.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - Rimborso
Nella causa promossa nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), per la restituzione di contributi indebitamente versati, non sussistono i presupposti per la chiamata in giudizio dell'INPS e dell'INAIL, atteso che detto Servizio è dotato di propria personalità di diritto pubblico (art. 24, primo comma, legge 22 novembre 1954 n. 1136) ed è investito in via esclusiva di tutti i compiti relativi all'accertamento dei fatti costitutivi delle obbligazioni contributive e delle correlative prestazioni previdenziali, non avendo tali istituti alcun potere d'interferenza in ordine alle determinazioni del Servizio medesimo, alle quali devono solo adeguarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Decr. Legisl. Luogoten. 08/02/1945 num. 75, Legge 22/11/1954 num. 1136 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)