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Sez. L, Sentenza n. 67 del 04/01/1995 (Rv. 489511 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Giudizio promosso nei confronti dello S.C.A.U. in ordine all'iscrizione negli elenchi nominativi - Litisconsorzio necessario con l'I.N.P.S. - Insussistenza - Giudizio promosso nei confronti di quest'ultimo Istituto per il conseguimento della prestazione assicurativa - Litisconsorzio necessario con lo S.C.A.U. - Insussistenza - Accertamento incidentale in tale secondo giudizio della legittimità della iscrizione negli elenchi o della cancellazione dai medesimi - Ammissibilità - Interferenza, tra i predetti due giudizi, delle rispettive condizioni di procedibilità costituite dall'esaurimento delle previe procedure amministrative - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489511-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

L'iscrizione del lavoratore agricolo negli elenchi nominativi formati dal Servizio contributi agricoli unificati (S.C.A.U.) - la quale consente la costituzione del rapporto assicurativo con l'I.N.P.S. e, al pari del provvedimento di cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è vincolante per l'Istituto previdenziale il quale deve, in quest'ultimo caso, provvedere all'annullamento della corrispondente posizione assicurativa -, rappresenta per il lavoratore stesso un diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario con azione di accertamento nei confronti dello S.C.A.U.; nel giudizio così promosso non è litisconsorte necessario l'I.N.P.S.; nel diverso caso di azione proposta dal lavoratore per il conseguimento della prestazione assicurativa, legittimato passivo è l'I.N.P.S.; in quest'ultimo giudizio, nel quale la legittimità dell'iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi, ovvero della sua cancellazione dagli stessi, se contestata, può essere accertata incidenter tantum, lo S.C.A.U. non è litisconsorte necessario. Fra i giudizi aventi ad oggetto rispettivamente l'iscrizione negli elenchi nominativi e le prestazioni dovute dall'I.N.P.S. non vi è alcuna interferenza per quanto attiene alla condizione di procedibilità costituita dall'esaurimento del procedimento amministrativo, per cui l'espletamento della procedura in materia di formazione degli elenchi condiziona la domanda giudiziale proposta nei confronti dello S.C.A.U., ma non la domanda proposta nei confronti dell'ente previdenziale, subordinata ad un diverso iter amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)