diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8077 del 31/03/2007 (Rv. 598470 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI | Disciplina ex art.143cod.proc.civ - Presupposti di applicabilità - Sufficienza della mera ignoranza del luogo di trasferimento - Esclusione - Indagini - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598470-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'arrt.143 cod.proc.civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per l'inosservanza dell'onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perchè non superabile con diligenti indagini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)